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Il concetto di partecipazione al capitale nel diritto societario lussemburghese

Come le sentenze mostrano, è un eufemismo per dire che l’interpretazione del termine “capitale” dei tribunali lussemburghesi è ampio.

Diritti di sottoscrizione preferenziali

In tre sentenze emesse in data 16 febbraio 2012, il tribunale amministrativo d’appello lussemburghese (Cour administrative) ha scoperto che le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti di sottoscrizione preferenziali ( “PSR”) possono beneficiare dell’esenzione partecipazione.

La Corte ha riconosciuto che i PSR non  in quanto tali (per i loro meriti) ma costituiscono una partecipazione al capitale sociale, per il fatto che essi possono essere venduti separatamente dalle azioni sottostanti e che non portano automaticamente l’acquisizione di nuove azioni. Nonostante queste considerazioni, la Corte ha rilevato che i PSR devono essere considerati come diritti che sono inerenti alla partecipazione al capitale sociale, dal momento che i PSR sono attribuiti agli azionisti esistenti in proporzione alla loro partecipazione al capitale. Quindi, un PSR non può essere visto, ai fini della condizione relativa alla partecipazione diretta al capitale sociale, come strumento autonomo, ma come un attributo inerente alla quota detenuta nella società. In base a questo approccio, la Corte d’Appello ha ritenuto che la vendita dei PSR equivaleva ad una cessione parziale della partecipazione, in modo che il regime di participation exemption sulle plusvalenze potrebbe essere applicabile.

Il trasferimento di un diritto di usufrutto

Il 20 luglio 2012, il Tribunale amministrativo di Lussemburgo ha stabilito che il ricavato della cessione di un diritto di usufrutto detenuto da una società lussemburghese su azioni del capitale di una società italiana, potrebbe anche cadere nel campo di applicazione del regime di participation exemption.

Opzione call su azioni

I casi di cui sopra non costituiscono i primi precedenti in cui il requisito patrimoniale è inteso in senso ampio, in modo da comprendere gli strumenti che non costituiscono formalmente una partecipazione nel “capitale” di una società. In una decisione del 26 giugno 2008, la Corte d’appello non aveva infatti sollevato alcun problema nella sentenza nella quale il titolare di opzioni call su azioni poteva pretendere i benefici della participation exemption sui dividendi percepiti.

Questa interpretazione estensiva del requisito  “partecipazione al capitale” può indiscutibilmente dare origine a nuove opportunità, ad esempio in operazioni di finanza strutturata.

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